Informazioni generali: Nel corso delle indagini preliminari la Procura della Repubblica si rivolge soggetti come consulenti tecnici, società che offrono servizi di intercettazione telefonica, interpreti, traduttori, custodi di veicoli sottoposti a sequestro.
Sicché il termine "liquidazione delle spese di giustizia" è riferito appunto ai compensi e alle indennità spettanti a questi soggetti, i quali devono essere ovviamente liquidati.
Completata l'attività, l'interessato presenta un'istanza di pagamento, o per i servizi di intercettazione, le relative fatture, al fine da ricevere il compenso dovuto.
L'istanza dovrà pervenire in forma cartacea all'Ufficio: l'inoltro potrà avvenire o a mezzo posta o mediante deposito agli sportelli dell'Ufficio si Procura.
INFORMAZIONI GENERALI (aggiungi link) D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (aggiungi link) D.M. 30 maggio 2002.
Chi Può Richiederlo
La richiesta può essere effettuata a pena di decadenza:
- entro 100 giorni dal compimento delle operazioni (deposito della consulenza).
- entro 200 giorni nei casi di trasferta.
Casi Particolari
Al custode, diverso dal proprietario o avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale, spetta una indennità per la custodia e conservazione. L'indennità per la custodia è determinata sulla base delle tariffe contenute nel Decreto Ministero della Giustizia n° 265 del 2/9/2006.
Documentazione Richiesta
La liquidazione delle spese di giustizia avviene dietro presentazione di apposita istanza da parte del prestatore entro i termini previsti dal TU dal compimento delle operazioni. In tale istanza dovranno essere inclusi, secondo il modello predisposto:
- I dati anagrafici, fiscali e bancari del richiedente nonché i recapiti telefonici e telematici
- Il numero del procedimento penale ed il Magistrato assegnatario
- La somma richiesta
- L'ammontare delle spese autorizzate e sostenute
All'istanza dovranno anche essere allegati:
- Fotocopia del documento d'identità in corso di validità dell'richiedente
- Fotocopia del codice fiscale del richiedente
- Documentazione relativa alle spese autorizzate e sostenute: fatture, ricevute fiscali, ecc.
Documentazione Beneficiari CUSTODI
Al fine velocizzare ulteriormente tutta la procedura della liquidazione è necessario allegare all'istanza:
• copia del verbale di sequestro;
• decreto di restituzione del magistrato;
• verbale di notifica del decreto di restituzione;
• dichiarazione di avvenuto ritiro del mezzo;
Le fatture (da emettere su richiesta dell'Ufficio Spese di Giustizia), come le istanze, dovranno essere trasmesse in formato elettronico.
Documentazione Beneficiari PG
Al fine velocizzare ulteriormente tutta la procedura della liquidazione è necessario allegare all'istanza di liquidazione:
• copia del provvedimento (nominativo) che dispone la missione;
• eventuali giustificativi di spesa;
• foglio di viaggio e relativo allegato
Documentazione Beneficiari CTU
Al fine velocizzare ulteriormente tutta la procedura della liquidazione è necessario allegare all'istanza di liquidazione:
• copia del decreto di nomina e del verbale di conferimento dell'incarico;
• eventuali richieste di proroga e relativo provvedimento di autorizzazione;
• eventuali giustificativi di spesa;
• copia del deposito della relazione (1° facciata)
Le fatture da emettere su richiesta dell'Ufficio Spese di Giustizia), come le istanze, dovranno essere trasmesse in formato elettronico.
Documentazione Beneficiari GESTORI
Al fine velocizzare ulteriormente tutta la procedura della liquidazione è necessario allegare le fatture:
• copia del decreto di intercettazione/acquisizione tabulati/localizzazione;
• copia della comunicazione dell'eventuale decreto di revoca;
Nota Bene
La trasmissione della fattura elettronica dovrà avvenire attraverso il c.d. "Sistema di Interscambio" (SDI) che provvederà a:
a) ricevere le fatture sotto forma di file digitale;
b) ad effettuare i controlli di integrità;
c) ad inoltrare la fattura agli uffici destinatari che potranno accettarle o rifiutarle nel termine di 15gg.
Alla Procura della Repubblica di Bari è stato attribuito il codice IPA:
1QTKLU
ATTRIBUZIONI (O.d.S.)
Tenuta dei Registri 1/A/SG e 2/A/SG; iscrizione nel Registro 1/A/SG dei decreti di liquidazione emessi dai magistrati; emissione ed iscrizione degli ordini di pagamento di competenza del personale amministrativo; adempimenti conseguenti all'emissione dei decreti ed ordini di pagamento quali annotazione sul foglio notizie delle Spese di Giustizia iscritte sul registro informatizzato e quindi anticipate dall'Erario; predisposizione ed invio delle prescritte certificazioni di versamento delle ritenute d'acconto, ove dovute, in relazione alle somme riscosse dai C.T.U. periti, interpreti, custodi e VV.PP.OO.; adempimenti di natura fiscale e in particolare di quelli previsti dagli artt. 177 e 178 del D.P.R. n. 115/2002; riscontro dei titoli di pagamento riscossi e tornati estinti dagli uffici postali e dai concessionari e relativa trasmissione all'ufficio del Funzionario Delegato per le Spese di Giustizia; attività di collaborazione in occasione di trasferte nel territorio dello Stato e all'estero di magistrati personale amministrativo ed Ufficiali di P.G.; cura delle iscrizioni, tenuta ed aggiornamento dei Registri Mod. 42 (sia di quello in uso, a partire dall'anno 2000, a seguito dell'entrata in vigore della riforma del Giudice Unico, sia di quelli pregressi in uso alla data del 31.12.1999 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale e presso la soppressa "Procura Circondariale") e del Registro F.U.G.; coordinamento con le segreterie per l'attività di iscrizione e di definizione delle pendenze dei suddetti registri; cura della corrispondenza con le A.G. e forze dell'ordine; ricognizione delle pendenze e connessi adempimenti statistici semestrali ed annuali riguardanti le iscrizioni contenute nei Registri Mod. 42; cura dell'attività di restituzione e vendita dei beni sequestrati ed affidati in giudiziale custodia a terzi in base a quanto disposto dall'art. 150 e segg. T.U. n. 115/2002, come modificati dall'art. 9 bis legge n. 168/2005.